Accordo›Titolo VIII
Art. 301
Relazione finale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura e alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile una relazione finale entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Le parti rendono accessibile al pubblico la relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Le parti della procedura possono di comune accordo decidere di prorogare i termini di cui al paragrafo 1, come pure i termini di cui all', paragrafo 6, e all', paragrafo 4.
3. Le parti della procedura, tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti, si adoperano per discutere le misure appropriate da attuare, compresa - laddove opportuno - la possibile cooperazione a sostegno dell'attuazione di tali misure. La parte cui le raccomandazioni sono indirizzate informa la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione, se del caso. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle azioni decise dalla parte.
Storico versioni
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