Accordo›Titolo VIII
Art. 297
Gruppo di esperti
In vigore dal 24 lug 2016
1. Salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni, una di esse può, trascorsi sessanta giorni dal rinvio della questione alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile o, nel caso in cui la questione non sia stata rinviata alla commissione, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell', rispettivamente paragrafi 1 e 3, richiedere la convocazione di un gruppo di esperti che esamini la questione affrontata in modo non soddisfacente nell'ambito delle consultazioni governative. Le parti della procedura possono inviare comunicazioni al gruppo di esperti.
2. Alla data di entrata del presente accordo, le parti presentano al comitato di associazione, in vista della sua approvazione da parte del Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione, un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali, nonché un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali. Gli esperti che non sono cittadini di alcuna delle parti possono essere designati a presiedere il gruppo di esperti. Gli esperti sono: i) indipendenti dalle parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegati e non ricevono istruzioni dalle medesime; e ii) sono scelti sulla base dei seguenti criteri: obiettività, affidabilità e capacità di giudizio.
3. Le parti decidono la sostituzione degli esperti che non sono più disposti a far parte dei gruppi di esperti e possono comunque decidere di modificare l'elenco se e quando lo ritengono necessario.
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