Accordo›Titolo VIII
Art. 294
Meccanismo istituzionale e di monitoraggio
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni di contatto relative ai loro punti di contatto.
2. Le parti istituiscono una commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui fanno parte le autorità di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte. Prima di ogni riunione della commissione, le parti si comunicano reciprocamente i nominativi e le informazioni di contatto dei rispettivi rappresentanti.
3. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attività di cooperazione realizzate a norma del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. Le decisioni e le raccomandazioni della commissione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono rese pubbliche, salvo diversa decisione della commissione.
4. Ciascuna parte convoca nuovi gruppi consultivi sul commercio e sullo sviluppo sostenibile o consulta quelli esistenti. Questi gruppi hanno il compito di formulare pareri e raccomandazioni su aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e di fornire consulenza alle parti sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo.
5. I gruppi consultivi delle parti comprendono organizzazioni rappresentative indipendenti, con una rappresentanza equilibrata delle parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni non governative e le autorità pubbliche locali.
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La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile riferisce al comitato di associazione in merito alle proprie attività.
Le parti, nell'esercitare il diritto di avvalersi dei gruppi consultivi esistenti per attuare le disposizioni del presente titolo, offrono agli organismi esistenti la possibilità di rafforzare e sviluppare le loro attività sulla base delle nuove prospettive e dei nuovi ambiti previsti dal presente titolo. A tal fine, le parti possono avvalersi dei gruppi consultivi nazionali esistenti.
Storico versioni
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