Accordo›Titolo VIII
Art. 299
Regolamento interno
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle parti della procedura la possibilità di far pervenire comunicazioni scritte e informazioni pertinenti.
2. Il gruppo di esperti e le parti assicurano la tutela delle informazioni riservate conformemente ai principi di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
3. Il mandato del gruppo di esperti è il seguente:
"esaminare se una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti a norma dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2, 3 e 4, e dell' del presente titolo e formulare raccomandazioni non vincolanti per la soluzione della questione. Per questioni relative all'applicazione della legislazione, il mandato del gruppo di esperti è stabilire se vi sia un inadempimento prolungato o ricorrente di una parte nel dare efficace esecuzione ai suoi obblighi.".
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-299