Accordo›Titolo VIII
Art. 299
147 / 363Regolamento interno
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle parti della procedura la possibilità di far pervenire comunicazioni scritte e informazioni pertinenti.
2. Il gruppo di esperti e le parti assicurano la tutela delle informazioni riservate conformemente ai principi di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
3. Il mandato del gruppo di esperti è il seguente:
"esaminare se una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti a norma dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2, 3 e 4, e dell' del presente titolo e formulare raccomandazioni non vincolanti per la soluzione della questione. Per questioni relative all'applicazione della legislazione, il mandato del gruppo di esperti è stabilire se vi sia un inadempimento prolungato o ricorrente di una parte nel dare efficace esecuzione ai suoi obblighi.".
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