Accordo›Titolo IX
Art. 306
Misure sanitarie e fitosanitarie
In vigore dal 24 lug 2016
1. La finalità del presente articolo è:
a) promuovere condizioni che consentano la libera circolazione all'interno dell'America centrale e della parte UE delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie;
b) promuovere l'armonizzazione e il miglioramento delle prescrizioni e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nella parte AC e nella parte UE, anche per giungere a utilizzare un unico certificato di importazione, un unico elenco di stabilimenti, un unico controllo sanitario all'importazione e un'unica tassa per i prodotti importati nella parte AC e provenienti dalla parte UE;
c) fare in modo di garantire il reciproco riconoscimento delle verifiche effettuate dalle Repubbliche della parte AC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.
2. La parte UE garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali legittimamente immessi sul mercato possano liberamente circolare all'interno del territorio della parte UE senza controlli alle frontiere interne, purchè soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti.
3. La parte AC garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali beneficino dell'agevolazione del transito regionale nei territori della parte AC conformemente alla risoluzione n. 219-2007 (COMIECO-XLVII) e ai successivi strumenti correlati. Ai fini del presente titolo, per le importazioni provenienti dalla parte UE, per agevolazione del transito regionale si intende che le merci della parte UE possono entrare attraverso qualsiasi posto d'ispezione frontaliero della parte AC e transitare nella regione, da una Repubblica della parte AC all'altra, rispettando i requisiti sanitari e fitosanitari della parte di destinazione finale nella quale può essere effettuata l'ispezione sanitaria o fitosanitaria.
4. La parte AC si impegna a riconoscere agli animali, ai prodotti di origine animale, ai vegetali e ai prodotti vegetali elencati nell'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all', paragrafo 4) il trattamento di seguito enunciato, purchè essi soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti e nel rispetto dei meccanismi esistenti previsti dal processo di integrazione regionale dell'America centrale. All'atto dell'importazione nel territorio di una Repubblica della parte AC, le autorità competenti verificano il certificato emesso dall'autorità competente della parte UE e possono effettuare un'ispezione sanitaria o fitosanitaria; un prodotto compreso nell'allegato XIX, una volta sdoganato, può essere sottoposto solo a un'ispezione sanitaria o fitosanitaria a campione presso il punto di ingresso nella Repubblica della parte AC di destinazione finale.
Per i prodotti di cui all'elenco 1 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per i prodotti di cui all'elenco 2 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti (parte UE o Repubbliche della parte AC) a norma dell'accordo OMC e le procedure e i requisiti sanitari e fitosanitari stabiliti da ciascuna parte, una parte importatrice non è tenuta ad accordare ai prodotti d'importazione provenienti dalla parte esportatrice un trattamento più favorevole di quello riconosciuto dalla parte esportatrice nell'ambito dei suoi scambi intraregionali.
6. Il Consiglio di associazione può modificare l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all', paragrafo 4) a seguito delle raccomandazioni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie al comitato di associazione, secondo le procedure di cui al titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo.
7. Il sottocomitato di cui al paragrafo 6 controlla da vicino l'attuazione del presente accordo.
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