AccordoCapo 3Sez. A

Art. 311

Apertura della procedura del collegio

In vigore dal 24 lug 2016
1. Quando le parti impegnate nelle consultazioni non siano riuscite a risolvere la controversia sulla base di quanto disposto dall', qualsiasi parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio che esamini la questione. 2. La richiesta di costituzione del collegio è comunicata per iscritto alla parte convenuta e in copia al comitato di associazione. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano la misura specifica contestata e la base giuridica del reclamo e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'. 3. Le parti legittimate a norma del paragrafo 1 a richiedere la costituzione di un collegio possono partecipare al procedimento del collegio come parti attrici previa notifica scritta alle altre parti della controversia. La notifica è effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della prima richiesta di costituzione del collegio. 4. Per il riesame di una misura proposta non può essere richiesta la costituzione di un collegio.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-311

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Apertura della procedura del collegio (Art. 311 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo