Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 311
276 / 363Apertura della procedura del collegio
In vigore dal 24 lug 2016
1. Quando le parti impegnate nelle consultazioni non siano riuscite a risolvere la controversia sulla base di quanto disposto dall', qualsiasi parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio che esamini la questione.
2. La richiesta di costituzione del collegio è comunicata per iscritto alla parte convenuta e in copia al comitato di associazione.
La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano la misura specifica contestata e la base giuridica del reclamo e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'.
3. Le parti legittimate a norma del paragrafo 1 a richiedere la costituzione di un collegio possono partecipare al procedimento del collegio come parti attrici previa notifica scritta alle altre parti della controversia. La notifica è effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della prima richiesta di costituzione del collegio.
4. Per il riesame di una misura proposta non può essere richiesta la costituzione di un collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-311