Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 312
Costituzione del collegio
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il collegio è composto di tre membri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione del collegio, le parti della controversia si consultano per concordarne la composizione.
3. Qualora le parti della controversia non riescano a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse ha il diritto di selezionare, entro tre giorni dalla scadenza del citato termine, un membro, che non fungerà da presidente, tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia il presidente e gli eventuali altri membri tra i soggetti competenti i cui nominativi figurano nell'elenco compilato a norma dell'.
4. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato procede al sorteggio entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata da una o da entrambe le parti della controversia. Il sorteggio è effettuato in una data e in un luogo che vengono tempestivamente comunicati alle parti della controversia.
Le parti della controversia che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio.
5. Le parti della controversia possono, di comune accordo ed entro il termine di cui al paragrafo 2, selezionare persone non comprese nell'elenco dei membri che soddisfino però i requisiti di cui all'.
6. La data di costituzione del collegio coincide con la data di notifica dell'accettazione della selezione da parte di tutti i membri.
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Se una parte della controversia è costituita da due o più Repubbliche della parte AC, queste ultime agiscono congiuntamente ai fini della procedura di cui all'.
Storico versioni
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