Accordo›Sez. B
Art. 314
Esecuzione della decisione del collegio
In vigore dal 24 lug 2016
1. Se del caso, la parte convenuta adotta senza indugio le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede alla decisione del collegio sulla questione in esame e le parti della controversia si adoperano per concordare i tempi della sua esecuzione.
2. Ai fini dell'esecuzione, le parti della controversia e in ogni caso il collegio considerano i possibili effetti che la misura giudicata incompatibile con il presente accordo ha sul livello di sviluppo della parte convenuta.
3. Nel caso in cui non sia data piena e tempestiva esecuzione alla decisione del collegio, come misura temporanea si può procedere a una compensazione o a una sospensione degli obblighi. In questo caso, le parti della controversia si adoperano per concordare una compensazione piuttosto che applicare una sospensione degli obblighi.
Nè la compensazione nè la sospensione degli obblighi è, tuttavia, da preferire alla piena e tempestiva esecuzione della decisione del collegio.
4. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC come parte attrice o parte convenuta, la compensazione o la sospensione degli obblighi a norma del presente titolo si applica singolarmente a ciascuna Repubblica della parte AC. Per tale motivo la decisione del collegio stabilisce singolarmente per ciascuna Repubblica della parte AC il livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
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