AccordoSez. C

Art. 319

Regolamento di procedura

In vigore dal 24 lug 2016
1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal Consiglio di associazione. 2. A condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate, le udienze del collegio sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura. 3. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il collegio - entro cinque giorni dalla data della sua costituzione - è investito del seguente mandato: "esaminare la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio alla luce delle pertinenti disposizioni della parte IV del presente accordo, in modo da stabilire la compatibilità della misura contestata con le disposizioni di cui all' del titolo X (Risoluzione delle controversie) e pronunciarsi sulla questione in conformità all' del titolo X (Risoluzione delle controversie)." 4. Le parti della controversia, nel caso in cui abbiano concordato un diverso mandato, devono darne notifica al collegio entro due giorni dal loro accordo. 5. Conformemente al regolamento di procedura può essere richiesta la rimozione di un membro che, a giudizio di una parte della controversia, viola il codice di condotta o non soddisfa i requisiti stabiliti all'.
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Regolamento di procedura (Art. 319 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo