AccordoSez. C

Art. 323

Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il collegio fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere dei membri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico. 2. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. 3. La decisione indica le conclusioni di fatto e di diritto del collegio, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni del collegio. La decisione contiene anche un riferimento alle richieste di pronuncia avanzate da una o da entrambe le parti della controversia, quale risultano tra l'altro nel mandato del collegio. Le parti della controversia rendono pubbliche le decisioni del collegio. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle decisioni organizzative. 4. Nelle sue decisioni il collegio non rivela informazioni riservate, ma può formulare conclusioni tratte da tali informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-323

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio (Art. 323 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo