Accordo›Capo 4
Art. 324
Soluzione reciprocamente soddisfacente
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato di associazione. Alla notifica della soluzione reciprocamente soddisfacente, la procedura è chiusa.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-324