AccordoCapo 4

Art. 324

Soluzione reciprocamente soddisfacente

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato di associazione. Alla notifica della soluzione reciprocamente soddisfacente, la procedura è chiusa.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-324

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Soluzione reciprocamente soddisfacente (Art. 324 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo