Accordo›Sez. C
Art. 321
Amicus curiae
In vigore dal 24 lug 2016
Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione alla questione e residenti o stabilite nel territorio delle parti della controversia sono autorizzate a presentare al collegio, a titolo di amicus curiae, memorie che il collegio può esaminare conformemente al regolamento di procedura.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-321