AccordoSez. C

Art. 321

Amicus curiae

In vigore dal 24 lug 2016
Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione alla questione e residenti o stabilite nel territorio delle parti della controversia sono autorizzate a presentare al collegio, a titolo di amicus curiae, memorie che il collegio può esaminare conformemente al regolamento di procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-321

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Amicus curiae (Art. 321 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo