AccordoSez. B

Art. 317

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione della decisione del collegio prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole di cui all', paragrafo 1, o se il collegio stabilisce che la misura notificata a norma dell', paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi che incombono alla parte in forza di quanto disposto dall', la parte convenuta presenta un'offerta di compensazione alla parte attrice che ne faccia richiesta. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, ciascuna Repubblica della parte AC presenta o riceve, a seconda dei casi, un'offerta di compensazione che tiene conto del livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell', paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell', paragrafo 1. Nel richiedere la compensazione a norma del presente paragrafo la parte UE si adopera per dare prova di moderazione. 2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica della decisione del collegio a norma dell' con cui il collegio stabilisce la non compatibilità con l' di una misura adottata per dare esecuzione alla decisione, la parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all' in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, previa notifica alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. La notifica specifica gli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice può applicare la sospensione dieci giorni dopo la notifica, a meno che la parte convenuta abbia chiesto la decisione di un collegio a norma del paragrafo 3. Se la decisione del collegio si applica a più di una Repubblica della parte AC, la sospensione degli obblighi viene applicata singolarmente a ciascuna Repubblica inadempiente della parte AC o da ciascuna Repubblica della parte AC, a seconda dei casi, tenendo conto del livello individuale dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell', paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell', paragrafo 1. 3. Se una parte convenuta ritiene che il livello di sospensione non è equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. La decisione del collegio sul livello di sospensione degli obblighi è notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio non abbia notificato la sua decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. Nel sospendere i benefici a norma del paragrafo 1, la parte UE si adopera per dare prova della dovuta moderazione tenendo conto, tra l'altro, del probabile effetto sull'economia e del livello di sviluppo della parte convenuta e sceglie le misure che contribuiscono a rendere adempiente la parte convenuta e che hanno la minore probabilità di incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando le misure specifiche giudicate incompatibili con le disposizioni di cui all' non siano state rese pienamente conformi a tali disposizioni secondo quanto previsto all', o fino a quando le parti della controversia non abbiano trovato un accordo per la sua risoluzione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-317

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Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione (Art. 317 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo