AccordoCapo 4

Art. 326

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("DSU dell'OMC") si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC. 2. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente titolo. 3. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo, laddove ciò configuri al tempo stesso una violazione degli accordi OMC, ha la scelta del foro. 4. Le parti della controversia evitano di sottoporre controversie identiche a fori diversi, se alla base delle controversie sono le stesse pretese giuridiche e le stesse misure. 5. Nel caso di controversie non identiche relative alla stessa misura, le parti si astengono dall'avviare procedure parallele di risoluzione delle controversie. 6. Se una parte della controversia ha avviato la procedura di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC o a norma del presente titolo e successivamente chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di fronte a un secondo foro per una controversia identica a una già sottoposta all'altro foro, a tale parte è precluso aprire il secondo contenzioso. Ai fini del presente titolo si intende per "identica" una controversia basata sulle stesse pretese giuridiche e sulle stesse misure contestate. Una controversia non è ritenuta identica se il foro scelto inizialmente non è riuscito, per motivi procedurali o di giurisdizione, a pronunciarsi sulle pretese giuridiche per le quali è stato adito. 7. Ai fini del paragrafo precedente, una procedura di risoluzione delle controversie si intende avviata a norma della DSU dell'OMC se il panel è istituito conformemente all' della DSU dell'OMC e a norma del presente titolo se una parte ha richiesto la costituzione di un collegio a norma dell', paragrafo 1. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC sono concluse quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel o dell'organo di appello a norma dell' e dell', paragrafo 14, della DSU dell'OMC. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo sono concluse quando il collegio notifica la sua decisione sulla questione alle parti e al comitato di associazione a norma dell', paragrafo 1. 8. Le questioni relative alla competenza dei collegi istituiti a norma del presente titolo sono sollevate entro il termine di dieci giorni dalla data di costituzione del collegio e sono risolte attraverso una pronuncia pregiudiziale entro trenta giorni dalla data di costituzione del collegio. Una volta sollevata un'eccezione sulla competenza di un collegio a norma del presente articolo, tutti i termini stabiliti dal presente titolo e dal regolamento di procedura sono sospesi in attesa della notifica della pronuncia pregiudiziale del collegio. 9. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte della controversia proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte della controversia di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-326

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