Accordo›Parte II
Art. 17
Gravi crimini di portata internazionale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti ribadiscono la necessità di non lasciare impuniti i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, e di perseguirli adottando, a seconda dei casi, provvedimenti a livello interno o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento efficace della Corte penale internazionale costituiscano un'evoluzione positiva per la pace e la giustizia internazionali e che la Corte rappresenti uno strumento efficace di indagine e per l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli autori dei più gravi crimini di portata internazionale, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, nei casi in cui i tribunali nazionali non abbiano la volontà o la capacità di agire, vista la complementarità della Corte penale internazionale rispetto alle giurisdizioni penali nazionali.
3. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:
a) mediante l'adozione di ulteriori iniziative volte a dare attuazione allo statuto di Roma e a ratificare e attuare gli strumenti correlati (quali l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale);
b) mediante lo scambio, con i partner regionali, dell'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari alla ratifica e all'attuazione dello statuto di Roma;
c) mediante l'adozione di misure volte a salvaguardare l'integrità dello statuto di Roma.
4. Resta una decisione sovrana dei singoli Stati determinare il momento più opportuno per aderire allo statuto di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-17