AccordoParte II

Art. 20

Ambiente

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti promuovono il dialogo nell'ambito dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile mediante lo scambio di informazioni e la promozione di iniziative su questioni ambientali di portata locale e globale, prendendo atto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 2. Gli obiettivi del dialogo sono, tra l'altro, la lotta alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, la conservazione della diversità biologica, la protezione e la gestione sostenibile delle foreste per ridurre, tra l'altro, le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, la protezione delle risorse idriche e marine, dei bacini e delle zone umide, la ricerca e lo sviluppo di combustibili alternativi e di tecnologie delle energie rinnovabili, e la riforma della governance ambientale per accrescerne l'efficienza.
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Ambiente (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo