Art. 20 · Ambiente
AccordoParte II

Art. 20

45 / 363

Ambiente

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti promuovono il dialogo nell'ambito dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile mediante lo scambio di informazioni e la promozione di iniziative su questioni ambientali di portata locale e globale, prendendo atto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 2. Gli obiettivi del dialogo sono, tra l'altro, la lotta alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, la conservazione della diversità biologica, la protezione e la gestione sostenibile delle foreste per ridurre, tra l'altro, le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, la protezione delle risorse idriche e marine, dei bacini e delle zone umide, la ricerca e lo sviluppo di combustibili alternativi e di tecnologie delle energie rinnovabili, e la riforma della governance ambientale per accrescerne l'efficienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-20