Accordo›Parte III
Art. 25
Principi
In vigore dal 24 lug 2016
La cooperazione tra le parti è disciplinata dai seguenti principi:
a) la cooperazione sostiene e integra gli sforzi che i paesi e le regioni associati compiono per attuare le priorità stabilite dalle loro politiche e strategie di sviluppo, fatte salve le attività condotte con la società civile;
b) la cooperazione è il risultato di un dialogo tra i paesi e le regioni associati;
c) le parti promuovono la partecipazione della società civile e delle autorità locali alle loro politiche di sviluppo e alla loro cooperazione;
d) le attività di cooperazione sono istituite a livello sia nazionale sia regionale e hanno carattere tra loro complementare in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del presente accordo;
e) la cooperazione tiene conto di problematiche trasversali, quali la democrazia e i diritti umani, il buon governo, i popoli indigeni, le questioni di genere, l'ambiente anche sotto il profilo delle calamità naturali, e l'integrazione regionale;
f) le parti migliorano l'efficacia della loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attività di cooperazione;
g) la cooperazione comprende l'assistenza tecnica e finanziaria quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
h) le parti concordano in merito all'importanza di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attività di cooperazione;
i) le parti concordano in merito all'importanza di proseguire il sostegno alle politiche e strategie di riduzione della povertà nei paesi a reddito medio, in particolare in quelli a reddito medio-basso;
j) la cooperazione nel quadro del presente accordo non incide sulla partecipazione delle Repubbliche della parte AC, in qualità di paesi in via di sviluppo, alle attività della parte UE riguardanti la ricerca per lo sviluppo o ad altri programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea destinati a paesi terzi, nel rispetto delle norme e delle procedure di detti programmi.
Storico versioni
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