Accordo›Parte III
Art. 28
Cooperazione statistica
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici conformi alle norme internazionalmente riconosciute, in particolare in materia di raccolta, trattamento, controllo di qualità e diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilità tra le parti, così da consentire loro di utilizzare i reciproci dati statistici relativi agli scambi di merci e di servizi, agli investimenti esteri diretti e, più in generale, a qualsiasi settore disciplinato dal presente accordo e descrivibile in termini statistici. Le parti riconoscono l'utilità della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi.
2. La cooperazione in questo settore ha come finalità:
a) lo sviluppo di un sistema statistico regionale a sostegno delle priorità di integrazione regionale concordate tra le parti;
b) la cooperazione riguardante le statistiche in materia di scienza, tecnologia e innovazione.
3. Questa cooperazione potrebbe tra l'altro comprendere scambi tecnici, anche di scienziati, tra gli istituti statistici delle Repubbliche della parte AC e degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e, se del caso, compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati, nonché l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-28