Accordo›Parte III
Art. 26
Modalità e metodologia
In vigore dal 24 lug 2016
1. Per attuare le attività di cooperazione le parti convengono quanto segue:
a) gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attività bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni;
b) i soggetti responsabili di attuare le attività possono comprendere le autorità locali, nazionali e regionali, la società civile e le organizzazioni internazionali;
c) le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attività di cooperazione da esse concordate in conformità alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure;
d) tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse;
e) le parti promuovono modalità e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo;
f) la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC;
g) le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati;
h) è promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualità di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attività dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti;
i) è promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunità;
j) le parti promuovono, in conformità alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi;
k) le parti esaminano tutte le possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.
2. Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-26