AccordoParte III

Art. 26

Modalità e metodologia

In vigore dal 24 lug 2016
1. Per attuare le attività di cooperazione le parti convengono quanto segue: a) gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attività bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni; b) i soggetti responsabili di attuare le attività possono comprendere le autorità locali, nazionali e regionali, la società civile e le organizzazioni internazionali; c) le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attività di cooperazione da esse concordate in conformità alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure; d) tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse; e) le parti promuovono modalità e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo; f) la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC; g) le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati; h) è promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualità di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attività dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti; i) è promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunità; j) le parti promuovono, in conformità alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi; k) le parti esaminano tutte le possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 2. Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-26

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Modalità e metodologia (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo