AccordoParte III

Art. 27

Clausola evolutiva

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il fatto che un settore o un'attività di cooperazione non siano stati inclusi nel presente accordo non è interpretato come ostativo a una decisione delle parti di cooperare in tale settore o attività, nel rispetto della loro rispettiva legislazione. 2. Non è esclusa a priori alcuna opportunità di cooperazione. Le parti possono avvalersi del comitato di associazione per esaminare possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 3. Quanto all'attuazione del presente accordo, le parti possono formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-27

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Clausola evolutiva (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo