Accordo›Titolo I
Art. 32
Prevenzione e risoluzione dei conflitti
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere e sostenere una politica globale di pace, che comprenda la prevenzione e risoluzione dei conflitti. Questa politica si basa sul principio dell'impegno e della partecipazione della società e si concentra principalmente sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali. Garantisce pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti i segmenti della società, rafforza la legittimità democratica, promuove la coesione sociale e un meccanismo efficace per conciliare pacificamente gli interessi di gruppi diversi e incoraggia una società civile attiva e organizzata, avvalendosi in particolare delle istituzioni regionali esistenti.
2. La cooperazione rafforza le capacità di risoluzione dei conflitti e può, tra l'altro, sostenere i processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, le strategie di promozione della pace, gli sforzi volti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello regionale, le iniziative a favore dei minori, delle donne e degli anziani e le azioni di lotta contro le mine antipersona.
Storico versioni
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