Accordo›Titolo II
Art. 34
Protezione dei dati personali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per innalzare il livello di protezione dei dati personali in conformità alle più rigorose norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990, e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le parti, nel rispetto della rispettiva legislazione interna.
2. Nella cooperazione in materia di protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e di competenze nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-34