AccordoTitolo II

Art. 34

Protezione dei dati personali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per innalzare il livello di protezione dei dati personali in conformità alle più rigorose norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990, e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le parti, nel rispetto della rispettiva legislazione interna. 2. Nella cooperazione in materia di protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e di competenze nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-34

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Protezione dei dati personali (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo