AccordoTitolo II

Art. 39

Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti cooperano per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni. Esse perseguono la finalità di un coordinamento delle azioni per rafforzare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonché il sequestro e la distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni di cui siano in possesso i civili. 2. Le parti cooperano per promuovere iniziative congiunte di lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese. Le parti collaborano in particolare alle iniziative congiunte volte a attuare i programmi nazionali, regionali e internazionali e le convenzioni del settore, all'interno di un contesto multilaterale e interregionale.
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Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo