Accordo›Titolo III
Art. 41
Coesione sociale, compresa la lotta alla povertà, alle diseguaglianze e all'esclusione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti, nel riconoscere che lo sviluppo sociale deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, concordano che la finalità della cooperazione è migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della povertà, dell'ingiustizia, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare nella prospettiva di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio nonché l'obiettivo, concordato a livello internazionale, di promuovere una globalizzazione equa e un lavoro dignitoso per tutti. La realizzazione di questi obiettivi mobilita importanti risorse finanziarie, tanto nazionali quanto della cooperazione.
2. A questo scopo le parti cooperano per promuovere e sostenere l'attuazione di:
a) politiche economiche ispirate alla visione di una società più inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito così da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;
b) politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, così da promuovere e sostenere il commercio equo e solidale, lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese rurali e urbane e delle loro organizzazioni rappresentative e la responsabilità sociale delle imprese;
c) corrette ed eque politiche fiscali che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza, garantiscano un livello adeguato di spesa sociale e riducano l'economia informale;
d) una spesa pubblica sociale efficiente con obiettivi sociali chiaramente individuati e con un approccio orientato tendenzialmente ai risultati;
e) politiche sociali efficaci, con un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanità, l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;
f) politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso e a creare opportunità economiche che si rivolgano soprattutto ai gruppi più poveri e vulnerabili e alle regioni più svantaggiate, e misure specifiche dirette a promuovere la tolleranza nei confronti della diversità culturale sul luogo di lavoro;
g) regimi di protezione sociale, tra l'altro nei settori delle pensioni, della sanità, degli infortuni e della disoccupazione, fondati sul principio della solidarietà e dell'accessibilità universale;
h) strategie e politiche di lotta alla xenofobia e alla discriminazione, in particolare quella fondata su motivi di sesso, razza, credenze od origine etnica;
i) politiche e programmi specifici per i giovani.
3. Le parti convengono di stimolare lo scambio di informazioni sui temi della coesione sociale in piani o strategie nazionali e sui successi e insuccessi nella formulazione e attuazione di tali iniziative.
4. Le parti si impegnano inoltre a valutare congiuntamente il contributo che l'attuazione del presente accordo fornisce alla coesione sociale.
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