Accordo›Titolo II
Art. 40
Lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani
In vigore dal 24 lug 2016
1. La cooperazione nel settore della lotta al terrorismo attua il quadro e le norme di cui all' della parte II.
2. Le parti collaborano anche al fine di garantire che sia sottoposto a giudizio chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o alla commissione di azioni terroristiche o a sostegno di azioni terroristiche. Le parti convengono che la lotta al terrorismo viene condotta nel pieno rispetto di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, rispettando nel contempo la sovranità degli Stati, il principio del giusto processo, i diritti umani e le libertà fondamentali.
3. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e repressione delle azioni terroristiche attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-40