Accordo›Titolo II
Art. 38
Lotta alla corruzione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Le parti cooperano in particolare al fine di:
a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilità e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
b) rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorità preposte all'applicazione della legge e la magistratura;
c) prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali;
d) monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
e) incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalità e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
f) sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacità.
Storico versioni
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