AccordoTitolo II

Art. 38

Lotta alla corruzione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti cooperano in particolare al fine di: a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilità e una gestione trasparente delle risorse pubbliche; b) rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorità preposte all'applicazione della legge e la magistratura; c) prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali; d) monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; e) incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalità e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione; f) sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacità.
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Lotta alla corruzione (Art. 38 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo