AccordoTitolo II

Art. 37

Criminalità organizzata e sicurezza dei cittadini

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e finanziaria. A tal fine esse provvedono alla promozione e allo scambio delle buone pratiche e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Esse incoraggiano, in particolare, i programmi di protezione dei testimoni. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare per migliorare la sicurezza dei cittadini, soprattutto sostenendo le politiche e le strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito dovrebbe contribuire alla prevenzione dei reati e potrebbe comprendere attività quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorità giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, lo scambio di opinioni sui quadri legislativi e l'assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacità istituzionali e operative delle autorità preposte all'applicazione della legge.
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Criminalità organizzata e sicurezza dei cittadini (Art. 37 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo