Accordo›Titolo II
Art. 37
Criminalità organizzata e sicurezza dei cittadini
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e finanziaria. A tal fine esse provvedono alla promozione e allo scambio delle buone pratiche e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Esse incoraggiano, in particolare, i programmi di protezione dei testimoni.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare per migliorare la sicurezza dei cittadini, soprattutto sostenendo le politiche e le strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito dovrebbe contribuire alla prevenzione dei reati e potrebbe comprendere attività quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorità giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, lo scambio di opinioni sui quadri legislativi e l'assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacità istituzionali e operative delle autorità preposte all'applicazione della legge.
Storico versioni
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