Accordo›Titolo I
Art. 33
Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello per quanto riguarda, soprattutto, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira, in particolare, a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario e ad accrescerne l'efficienza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-33