Art. 33 · Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto
AccordoTitolo I

Art. 33

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Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni di ogni livello per quanto riguarda, soprattutto, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira, in particolare, a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario e ad accrescerne l'efficienza.
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