Accordo›Titolo II
Art. 35
Droghe illecite
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo, integrato ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci tra le autorità competenti, comprese quelle dei settori della sanità, dell'istruzione, dell'applicazione della legge, delle dogane, degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droghe e sulla società nel suo complesso. Le parti collaborano inoltre per controllare e prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, come pure la diversione verso usi illeciti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ad uso medico e scientifico.
2. La cooperazione si fonda sul principio della condivisione delle responsabilità, sulle convenzioni internazionali di settore, sulla dichiarazione politica, sulla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga e sugli altri principali documenti adottati dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla droga nel giugno del 1998.
3. La cooperazione mira a coordinare e incrementare gli sforzi congiunti volti ad affrontare il problema delle droghe illecite.
Fatti salvi altri meccanismi di cooperazione, le parti convengono di utilizzare a questo scopo a livello interregionale il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droga tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi e convengono di collaborare per rafforzarne l'efficienza.
4. Le parti convengono inoltre di cooperare contro il traffico di droga legato alla criminalità attraverso un maggiore coordinamento con gli organismi e le istituzioni internazionali competenti.
5. Le parti collaborano in modo da garantire un approccio complessivo ed equilibrato mediante l'azione e il coordinamento efficaci delle autorità competenti, comprese quelle degli affari sociali, della giustizia e dell'interno, con l'obiettivo di:
a) scambiare opinioni sugli impianti legislativi e sulle migliori pratiche;
b) contrastare l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;
c) rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia per combattere il traffico illecito;
d) rafforzare la cooperazione marittima finalizzata a contrastare il traffico in modo efficiente;
e) istituire centri di informazione e di monitoraggio;
f) definire e applicare misure volte a ridurre il traffico di droghe illecite, prescrizioni mediche (di stupefacenti e sostanze psicotrope) e precursori chimici;
g) avviare programmi e progetti di ricerca comuni e istituire l'assistenza giudiziaria reciproca;
h) stimolare uno sviluppo alternativo, in particolare la promozione di colture legali tra i piccoli produttori;
i) agevolare la formazione e l'istruzione delle risorse umane per prevenire il consumo e il traffico di droga e per rafforzare i sistemi di controllo amministrativo;
j) sostenere i programmi di prevenzione per i giovani e l'educazione all'interno e al di fuori del mondo scolastico;
k) rafforzare la prevenzione, come pure il trattamento, il recupero e il reinserimento dei consumatori di droghe attraverso una vasta gamma di strumenti, compresa la riduzione del danno derivante dall'abuso di droghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-35