AccordoTitolo II

Art. 36

Riciclaggio del denaro, compreso il finanziamento del terrorismo

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari e delle loro imprese per il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi e in particolare dei reati connessi alle droghe illecite e alle sostanze psicotrope e ad atti di terrorismo. 2. Se del caso, nella cooperazione in questo ambito rientra - conformemente alle norme stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) - l'assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle disposizioni regolamentari e garantire il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. La cooperazione consente, in particolare, lo scambio di informazioni pertinenti e l'adozione di norme idonee per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme adottate dagli organismi internazionali operanti nel settore e alle migliori pratiche impiegate a livello internazionale.
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Riciclaggio del denaro, compreso il finanziamento del terrorismo (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo