Accordo›Titolo I
Art. 29
Democrazia e diritti umani
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti cooperano per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti, e per costruire e rafforzare la democrazia.
2. La cooperazione comprende, tra l'altro:
a) l'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e delle raccomandazioni che discendono dai comitati istituiti in virtù di convenzioni internazionali (treaty bodies) e da procedure speciali;
b) l'integrazione della promozione e della protezione dei diritti umani nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo;
c) il rafforzamento delle capacità di applicazione dei principi e delle pratiche democratici;
d) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione sui temi della democrazia e dei diritti umani;
e) la sensibilizzazione e l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e cultura della pace;
f) il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle istituzioni che si occupano di diritti umani, nonché dei quadri giuridici e istituzionali preposti alla promozione e alla protezione dei diritti umani;
g) l'elaborazione di iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.
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