Accordo›Titolo III
Art. 42
Occupazione e protezione sociale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:
a) garantire a tutti un lavoro dignitoso;
b) creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti;
c) estendere la copertura della protezione sociale;
d) scambiare le migliori pratiche in tema di mobilità dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione;
e) favorire il dialogo sociale;
f) garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parità di trattamento tra uomini e donne;
g) affrontare le questioni connesse all'economia informale;
h) prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
i) sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
j) migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro;
k) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di piccole e medie imprese e agevolando l'accesso al credito e alla microfinanza.
2. Le attività possono essere svolte a livello nazionale, regionale e interregionale, tra l'altro attraverso la realizzazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche, la condivisione di dati sulla base di strumenti e indicatori statistici confrontabili e contatti tra le organizzazioni delle parti sociali.
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