AccordoTitolo III

Art. 46

Gruppi vulnerabili

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono che nella cooperazione a favore dei gruppi vulnerabili la priorità è accordata alle misure, quali tra l'altro le politiche e i progetti innovativi, che coinvolgono tali gruppi. L'obiettivo dovrebbe essere la promozione dello sviluppo umano, la riduzione della povertà e la lotta contro l'esclusione sociale. 2. La cooperazione riguarda la tutela dei diritti umani e le pari opportunità per i gruppi vulnerabili, la creazione di opportunità economiche per i più poveri, specifiche politiche sociali intese a sviluppare le capacità umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, le reti di sicurezza sociale e la giustizia. L'attenzione si concentra, in particolare e tra l'altro, sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie, sui minori, sulle donne e sugli anziani.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-46

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Gruppi vulnerabili (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo