Accordo›Titolo III
Art. 46
Gruppi vulnerabili
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono che nella cooperazione a favore dei gruppi vulnerabili la priorità è accordata alle misure, quali tra l'altro le politiche e i progetti innovativi, che coinvolgono tali gruppi.
L'obiettivo dovrebbe essere la promozione dello sviluppo umano, la riduzione della povertà e la lotta contro l'esclusione sociale.
2. La cooperazione riguarda la tutela dei diritti umani e le pari opportunità per i gruppi vulnerabili, la creazione di opportunità economiche per i più poveri, specifiche politiche sociali intese a sviluppare le capacità umane attraverso l'istruzione e la formazione, l'accesso a servizi sociali di base, le reti di sicurezza sociale e la giustizia. L'attenzione si concentra, in particolare e tra l'altro, sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie, sui minori, sulle donne e sugli anziani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-46