Accordo›Titolo V
Art. 50
Cooperazione in materia di ambiente
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, quale enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.
2. Le parti, tenendo conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, delle priorità e delle strategie nazionali di sviluppo, prestano particolare attenzione al rapporto tra povertà e ambiente e all'impatto dell'attività economica sull'ambiente, compresi i potenziali effetti del presente accordo.
3. La cooperazione riguarda in particolare:
a) la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche;
b) la lotta all'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'atmosfera e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;
c) le questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione, la deforestazione, la conservazione della diversità biologica e la biosicurezza;
d) l'impegno, in questo contesto, ad agevolare iniziative congiunte riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai suoi effetti negativi, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di mercato per il carbonio.
4. La cooperazione può comportare misure quali:
a) la promozione del dialogo politico, dello scambio delle migliori pratiche ambientali e delle esperienze, nonché lo sviluppo di capacità anche a livello di rafforzamento istituzionale;
b) il trasferimento e l'impiego di know-how e tecnologie sostenibili, compresa l'introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela dell'ambiente;
c) l'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche, tra cui quella della gestione del territorio;
d) la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;
e) la promozione della consapevolezza e dell'educazione ambientale, come pure di una maggiore partecipazione della società civile, soprattutto delle comunità locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;
f) la sollecitazione e la promozione della cooperazione regionale nell'ambito della tutela ambientale;
g) l'assistenza all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente cui le parti aderiscono;
h) il rafforzamento della gestione ambientale e dei sistemi di monitoraggio e controllo.
Storico versioni
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