AccordoTitolo V

Art. 50

Cooperazione in materia di ambiente

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, quale enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 2. Le parti, tenendo conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, delle priorità e delle strategie nazionali di sviluppo, prestano particolare attenzione al rapporto tra povertà e ambiente e all'impatto dell'attività economica sull'ambiente, compresi i potenziali effetti del presente accordo. 3. La cooperazione riguarda in particolare: a) la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche; b) la lotta all'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'atmosfera e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi; c) le questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione, la deforestazione, la conservazione della diversità biologica e la biosicurezza; d) l'impegno, in questo contesto, ad agevolare iniziative congiunte riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai suoi effetti negativi, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di mercato per il carbonio. 4. La cooperazione può comportare misure quali: a) la promozione del dialogo politico, dello scambio delle migliori pratiche ambientali e delle esperienze, nonché lo sviluppo di capacità anche a livello di rafforzamento istituzionale; b) il trasferimento e l'impiego di know-how e tecnologie sostenibili, compresa l'introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela dell'ambiente; c) l'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche, tra cui quella della gestione del territorio; d) la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi; e) la promozione della consapevolezza e dell'educazione ambientale, come pure di una maggiore partecipazione della società civile, soprattutto delle comunità locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile; f) la sollecitazione e la promozione della cooperazione regionale nell'ambito della tutela ambientale; g) l'assistenza all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente cui le parti aderiscono; h) il rafforzamento della gestione ambientale e dei sistemi di monitoraggio e controllo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-50

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Cooperazione in materia di ambiente (Art. 50 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo