Accordo›Titolo VI
Art. 53
Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacità di controllo.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro:
a) lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
<il x="8">i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure
doganali;
<il x="8">ii) l'agevolazione delle operazioni di transito;
<il x="8">iii) l'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale
da parte delle autorità doganali;
<il x="8">iv) i rapporti con la comunità imprenditoriale;
<il x="8">v) la libera circolazione delle merci e l'integrazione
regionale;
b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
c) la promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero.
3. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della parte IV del presente accordo.
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