AccordoTitolo VI

Art. 53

Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacità di controllo. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro: a) lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: <il x="8">i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; <il x="8">ii) l'agevolazione delle operazioni di transito; <il x="8">iii) l'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; <il x="8">iv) i rapporti con la comunità imprenditoriale; <il x="8">v) la libera circolazione delle merci e l'integrazione regionale; b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; c) la promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della parte IV del presente accordo.
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Cooperazione e reciproca assistenza in materia doganale (Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo