Accordo›Titolo VI
Art. 56
Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione per facilitare l'attuazione degli impegni e massimizzare le opportunità di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV e conseguire gli obiettivi del presente accordo.
2. La cooperazione comprende il sostegno all'assistenza tecnica, alla formazione e allo sviluppo di capacità, per quanto riguarda tra l'altro:
a) il miglioramento della capacità dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte UE applicate a livello dell'Unione europea e a livello nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme;
b) il miglioramento della capacità di esportazione dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese;
c) la facilitazione dell'interazione e del dialogo tra i prestatori di servizi della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;
d) la risposta ai bisogni di qualifiche e norme nei settori oggetto di impegni a norma del presente accordo;
e) la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze e, se del caso, la fornitura di assistenza tecnica relativa all'elaborazione e all'attuazione di regolamenti a livello nazionale o regionale;
f) l'istituzione di meccanismi per promuovere gli investimenti tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC e migliorare le capacità delle agenzie di promozione degli investimenti nelle Repubbliche della parte AC.
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