AccordoTitolo VI

Art. 61

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono che i programmi di cooperazione sono importanti per rafforzare i benefici che i prodotti biologici delle Repubbliche della parte AC possono trarre dal presente accordo. La cooperazione può, tra l'altro e più specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti: a) lo sviluppo di capacità in modo da facilitare le opportunità di accesso al mercato per i prodotti biologici dell'America centrale; b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacità necessarie alla produzione e all'esportazione di prodotti biologici, sostenendo soprattutto le MPMI delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali, i regolamenti tecnici e le norme di qualità applicati sul mercato dell'Unione europea; c) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella produzione di prodotti biologici; d) lo sviluppo di capacità attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti biologici; e) la cooperazione ai fini dello sviluppo di reti di distribuzione sul mercato dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici (Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo