Art. 61 · Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici
AccordoTitolo VI

Art. 61

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Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti biologici

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono che i programmi di cooperazione sono importanti per rafforzare i benefici che i prodotti biologici delle Repubbliche della parte AC possono trarre dal presente accordo. La cooperazione può, tra l'altro e più specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti: a) lo sviluppo di capacità in modo da facilitare le opportunità di accesso al mercato per i prodotti biologici dell'America centrale; b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacità necessarie alla produzione e all'esportazione di prodotti biologici, sostenendo soprattutto le MPMI delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali, i regolamenti tecnici e le norme di qualità applicati sul mercato dell'Unione europea; c) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella produzione di prodotti biologici; d) lo sviluppo di capacità attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti biologici; e) la cooperazione ai fini dello sviluppo di reti di distribuzione sul mercato dell'Unione europea.
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