Accordo›Titolo VI
Art. 63
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di commercio e lavoro, nonché in materia di commercio e ambiente per il conseguimento degli obiettivi del titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte IV del presente accordo.
2. A integrazione delle attività di cui ai titoli III (Sviluppo sociale e coesione sociale) e V (Ambiente, calamità naturali e cambiamenti climatici) della parte III del presente accordo, le parti convengono di cooperare anche attraverso il sostegno a iniziative di assistenza tecnica, formazione e sviluppo di capacità, tra l'altro, nei seguenti settori:
a) il sostegno allo sviluppo di incentivi a favore della tutela dell'ambiente e di condizioni di lavoro dignitose, soprattutto attraverso la promozione del commercio legale e sostenibile, ad esempio mediante programmi di commercio equo ed etico, quali quelli che riguardano la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione, e mediante le iniziative collegate in materia di etichettatura e commercializzazione;
b) la promozione dei meccanismi di cooperazione commerciale concordati tra le parti per contribuire all'attuazione del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici;
c) la promozione del commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali gestite in modo sostenibile, anche mediante misure efficaci riguardanti la flora e la fauna selvatica, le risorse della pesca e la certificazione del legname prodotto legalmente e in modo sostenibile. Un'attenzione particolare è riservata ai meccanismi volontari e flessibili e alle iniziative di commercializzazione intese a promuovere sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;
d) il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali e della legislazione in materia di ambiente, secondo quanto convenuto dalle parti, e l'elaborazione di misure volte a contrastare il commercio illegale con conseguenze sull'ambiente, anche attraverso le attività di applicazione della legge e la cooperazione doganale;
e) il rafforzamento dei quadri istituzionali, l'elaborazione e l'attuazione di politiche e programmi riguardanti i principi e diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile, non discriminazione in materia di lavoro), nonché l'attuazione e il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e del diritto del lavoro, secondo quanto convenuto dalle parti;
f) l'agevolazione dello scambio di opinioni sulla messa a punto di metodologie e indicatori per l'analisi della sostenibilità, nonché il sostegno a iniziative volte a esaminare, monitorare e valutare congiuntamente il contributo della parte IV del presente accordo allo sviluppo sostenibile;
g) il rafforzamento delle capacità istituzionali relative alle tematiche del commercio e dello sviluppo sostenibile e il sostegno all'organizzazione e alla promozione di quadri concordati per un dialogo con la società civile su questi temi.
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