Accordo›Titolo VI
Art. 66
Cooperazione nel settore minerario
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono di cooperare nel settore minerario tenendo conto della loro rispettiva legislazione e delle loro rispettive procedure interne e dei temi dello sviluppo sostenibile, compreso anche quello della tutela e della conservazione dell'ambiente. Esse cooperano mediante iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni, di esperti, di esperienze e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-66