AccordoTitolo VI

Art. 66

Cooperazione nel settore minerario

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono di cooperare nel settore minerario tenendo conto della loro rispettiva legislazione e delle loro rispettive procedure interne e dei temi dello sviluppo sostenibile, compreso anche quello della tutela e della conservazione dell'ambiente. Esse cooperano mediante iniziative volte a promuovere lo scambio di informazioni, di esperti, di esperienze e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-66

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Cooperazione nel settore minerario (Art. 66 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo