Accordo›Titolo VI
Art. 62
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di sicurezza alimentare, questioni sanitarie e fitosanitarie e questioni inerenti al benessere degli animali
In vigore dal 24 lug 2016
1. La cooperazione in questo ambito è finalizzata a rafforzare le capacità delle parti per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e le questioni inerenti al benessere degli animali, così da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante e il benessere degli animali.
2. Essa può riguardare, tra l'altro:
a) il sostegno all'armonizzazione della legislazione e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nell'America centrale e la facilitazione della circolazione delle merci all'interno della regione;
b) l'apporto di competenze riguardanti la capacità tecnica e legislativa di elaborare e applicare disposizioni legislative, nonché di sviluppare sistemi di controllo sanitario e fitosanitario (comprendenti programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e la notifica di allarmi) e riguardanti il benessere degli animali;
c) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità istituzionali e amministrative nell'America centrale, a livello sia regionale sia nazionale, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;
d) lo sviluppo in ciascuna delle Repubbliche della parte AC di capacità che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari in modo da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;
e) la fornitura di consulenza e assistenza tecnica sul sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e sull'attuazione delle norme che il mercato dell'Unione europea impone.
3. Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, di cui al capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo segnala in quali ambiti è necessario cooperare in modo da definire un programma di lavoro.
4. Il comitato di associazione monitora i progressi della cooperazione istituita a norma del presente articolo e presenta i risultati di quest'attività al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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