Accordo›Titolo VI
Art. 57
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di ostacoli tecnici agli scambi e convengono di cooperare tra l'altro per:
a) apportare competenze, contribuire alla creazione di capacità, anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture necessarie, e offrire formazione e assistenza tecnica nei seguenti ambiti: regolamenti tecnici, normazione, valutazione della conformità, accreditamento e metrologia. In questo ambito possono rientrare le attività volte ad agevolare la comprensione e il rispetto, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, delle prescrizioni dell'Unione europea;
b) sostenere all'interno dell'America centrale l'armonizzazione della legislazione e delle procedure in materia di ostacoli tecnici agli scambi e agevolare la circolazione delle merci all'interno della regione;
c) promuovere la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Repubbliche della parte AC ai lavori delle organizzazioni internazionali competenti, ai fini di un maggiore utilizzo delle norme internazionali;
d) scambiare le informazioni, le esperienze e le buone pratiche per agevolare l'attuazione del capo 4 (Ostacoli tecnici agli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. In questo ambito possono rientrare i programmi di facilitazione degli scambi commerciali nei settori di comune interesse di cui al capo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-57