Accordo›Titolo VI
Art. 58
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di appalti pubblici e convengono di cooperare per:
a) promuovere la cooperazione istituzionale e agevolare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi agli appalti pubblici in vista del possibile varo di un meccanismo di dialogo, previo accordo delle parti interessate;
b) fornire, su richiesta di una delle parti, servizi di sviluppo di capacità e formazione, compresa la formazione destinata al settore privato su modalità innovative di aggiudicazione concorrenziale degli appalti pubblici;
c) sostenere nelle Repubbliche della parte AC le attività di informazione e sensibilizzazione pubblica dirette al settore pubblico, al settore privato e alla società civile e aventi per oggetto le disposizioni del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo, per quanto attiene ai sistemi degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle opportunità che i fornitori dell'America centrale potrebbero avere nell'Unione europea;
d) favorire lo sviluppo, l'istituzione e il funzionamento di un unico punto di accesso alle informazioni sugli appalti pubblici per l'intera regione dell'America centrale. Quest'unico punto di accesso funziona secondo quanto stabilito dall', paragrafo 1, lettera d), dall', dall', paragrafo 4 e dall', paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo;
e) migliorare le capacità tecnologiche dei soggetti pubblici appaltanti, siano essi soggetti a livello centrale, soggetti di livello inferiore a quello centrale o soggetti di altra natura.
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