Accordo›Titolo VI
Art. 59
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di pesca e acquacoltura
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione economica, tecnica e scientifica per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale cooperazione dovrebbe, in particolare, perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili della pesca;
b) promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca;
c) promuovere la raccolta dei dati così da tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;
d) rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS);
e) contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU).
2. La cooperazione può comportare tra l'altro:
a) l'apporto di competenze tecniche, il sostegno e lo sviluppo di capacità per una gestione sostenibile delle risorse della pesca, compreso lo sviluppo di sistemi di pesca alternativi;
b) lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di capacità per uno sviluppo socioeconomico sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare è accordata allo sviluppo responsabile della pesca e dell'acquacoltura artigianale e su piccola scala e alla diversificazione dei prodotti e delle attività, anche in ambiti quali l'industria di trasformazione;
c) il sostegno alla cooperazione istituzionale e l'agevolazione dello scambio di informazioni sui quadri giuridici in materia di pesca e acquacoltura, compresi gli eventuali strumenti internazionali pertinenti;
d) il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni nazionali e regionali di gestione della pesca fornendo assistenza tecnica, ad esempio con seminari e studi, in modo che sia meglio compreso il valore aggiunto che gli strumenti giuridici internazionali apportano al conseguimento di una corretta gestione delle risorse marine.
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