AccordoTitolo VI

Art. 55

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e di trasferimento di tecnologie

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e decidono di cooperare tra l'altro per: a) migliorare la cooperazione istituzionale (ad esempio tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle Repubbliche della parte AC), così da facilitare lo scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e su altre norme pertinenti di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; b) promuovere e agevolare lo sviluppo di contatti e la cooperazione nell'ambito della proprietà intellettuale, compresa la promozione e la diffusione di informazioni all'interno delle seguenti categorie e tra l'una e l'altra: operatori economici, società civile, consumatori e istituti di insegnamento; c) contribuire allo sviluppo di capacità e alla formazione (ad esempio per quanto riguarda i giudici, i pubblici ministeri, i funzionari doganali e di polizia) sul tema del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; d) cooperare allo sviluppo e al potenziamento dei sistemi informatici degli uffici per la proprietà intellettuale delle Repubbliche della parte AC; e) cooperare allo scambio di informazioni e apportare competenze e assistenza tecnica per quanto attiene all'integrazione regionale nel campo dei diritti di proprietà intellettuale. 2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere e agevolare la cooperazione volta all'applicazione di misure alla frontiera in materia di diritti di proprietà intellettuale, aumentando nettamente lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le amministrazioni doganali competenti. La cooperazione mira a rafforzare e modernizzare le prestazioni delle amministrazioni doganali delle Repubbliche della parte AC. 3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione in materia di trasferimento di tecnologie per un rafforzamento della proprietà intellettuale e convengono di cooperare tra l'altro in relazione alle seguenti attività: a) le parti promuovono il trasferimento di tecnologie attraverso programmi di scambio universitari, professionali e/o per imprenditori finalizzati al trasferimento di conoscenze dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC; b) le parti riconoscono l'importanza di dar vita a meccanismi che rafforzino e promuovano gli investimenti esteri diretti (IED) nelle Repubbliche della parte AC, soprattutto nei settori innovativi e ad alta tecnologia. La parte UE si adopera per offrire alle istituzioni e alle imprese situate sul suo territorio incentivi volti a promuovere e favorire il trasferimento di tecnologie verso istituzioni e imprese delle Repubbliche della parte AC, in modo tale da consentire a questi paesi di realizzare una piattaforma tecnologica efficiente; c) allo stesso modo la parte UE facilita e promuove programmi finalizzati all'avvio di attività di ricerca e sviluppo nell'America centrale per rispondere alle esigenze della regione, quali tra l'altro l'accesso ai medicinali, le infrastrutture e lo sviluppo tecnologico necessari al progresso della popolazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo