Accordo›Titolo VI
Art. 60
Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono l'importanza di programmi di cooperazione che promuovano azioni in grado di contribuire a far sì che i prodotti artigianali fabbricati nelle Repubbliche della parte AC traggano beneficio dal presente accordo. La cooperazione può, più specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti:
a) lo sviluppo di capacità in modo da facilitare le opportunità di accesso al mercato per i prodotti artigianali dell'America centrale;
b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacità necessarie alla fabbricazione e all'esportazione di prodotti artigianali, sostenendo soprattutto le micro, piccole e medie imprese ("MPMI") delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali e le prescrizioni tecniche vigenti sul mercato dell'Unione europea;
c) la promozione della conservazione di questi prodotti culturali;
d) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella fabbricazione di prodotti artigianali;
e) lo sviluppo di capacità attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti artigianali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-60