AccordoTitolo VI

Art. 60

Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono l'importanza di programmi di cooperazione che promuovano azioni in grado di contribuire a far sì che i prodotti artigianali fabbricati nelle Repubbliche della parte AC traggano beneficio dal presente accordo. La cooperazione può, più specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti: a) lo sviluppo di capacità in modo da facilitare le opportunità di accesso al mercato per i prodotti artigianali dell'America centrale; b) lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacità necessarie alla fabbricazione e all'esportazione di prodotti artigianali, sostenendo soprattutto le micro, piccole e medie imprese ("MPMI") delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali e le prescrizioni tecniche vigenti sul mercato dell'Unione europea; c) la promozione della conservazione di questi prodotti culturali; d) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella fabbricazione di prodotti artigianali; e) lo sviluppo di capacità attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti artigianali.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-60

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Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali (Art. 60 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo